Trasmissione
telematica atti CCIAA
L'obbligo
di presentare gli atti in via telematica è stato introdotto
con la legge di semplificazione 1999 (L. 24 novembre 2000, n. 340)
e l'entrata in vigore era inizialmente prevista per il 9 dicembre
2001. Successivamente sono intervenute alcune proroghe prima al
9 dicembre 2002, al 1° luglio 2003 e infine con la legge di
conversione del D.L. n. 147 del 2003 al 1° novembre 2003.
Il
termine per compiere le citate formalità, di norma è
di 30 giorni, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio
e negli altri casi dal verificarsi dei presupposti di cessazione,
variazione, subentro etc.
I
soggetti obbligati sono, tutti i tipi di società.
L'invio
telematico degli atti consente di inviare gli atti, (denunce, iscrizioni,
bilanci) da una postazione informatica senza recarsi fisicamente
agli sportelli.
Primo
passo per l'attuazione dell'invio telematico è proprio la
firma digitale che sostituisce la firma autografa e consente di
attribuire la paternità del documento informatico al soggetto
che lo sottoscrive.
La
firma digitale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza
delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.
Per
firmare digitalmente è necessario essere dotati di una smart
card e di un lettore che vengono forniti da enti autorizzati e iscritti
in apposito albo curato dall'Aipa (Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione di recente trasformata in Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione). In
ogni caso le Camere di commercio rilasciano gratuitamente le smart
card ai legali rappresentanti delle società.
La
firma viene apposta inserendo la smart card nel lettore e digitando
il PIN personale della carta.
Oltre
a garantire la provenienza del documento la firma digitale consente
di verificarne l'integrità, l'utente che lo riceve può
controllare che non ci siano state aggiunte, cancellazioni o modifiche.
Se
i rappresentanti legali della società non sono in possesso
della smart card e quindi non hanno la possibilità di effettuare
la firma digitale possono rivolgersi a degli intermediari che ne
siano in possesso (professionisti ecc.).
In
tal caso è necessario rilasciare una procura che può
essere "permanente" o "speciale".
Una
volta risolto il problema della firma digitale occorre stipulare
una convenzione con la camera di commercio per l'utilizzazione del
canale Telemaco o avvalersi di un intermediario, figura diversa
da quella del procuratore in quanto mette a disposizione solamente
l'infrastruttura telematica; è obbligato ad apporre la firma
digitale in qualità di mittente.
Per
l'invio delle pratiche non è sufficiente infatti un normale
sistema di posta elettronica, ma un canale che garantisca la sicurezza
dell'invio. Inoltre il sistema Telemaco garantisce la marcatura
temporale, cioè attesta il giorno e l'ora della ricezione
della pratica.
L'utente
o l'intermediario, successivamente all'invio, riceveranno dei messaggi
tramite posta elettronica:
-
messaggio di ricezione della pratica che viene inviato in automatico
in caso di correttezza formale dell'invio e dei dati di riconoscimento,
viene documentato il momento esatto di invio ed è questa
data che fa fede ai fini del rispetto dei termini;
- messaggio per la protocollazione che di solito avviene lo stesso
giorno in cui è stata inoltrata la pratica a meno che questo
avvenga nelle ore di chiusura dello sportello; in questo caso la
ricevuta viene inviata il giorno successivo (di apertura dello sportello);
- messaggio per l'evasione delle pratica con relativa visura aggiornata.
I
documenti da allegare sono acquisiti in formato elettronico tramite
scannerizzazione e inviati unitamente alla denuncia, iscrizione,
comunicazione dell'atto.
Infine
per la compilazione dei modelli predisposti dalla Camera di Commercio
è disponibile un software apposito denominato "Fedra".