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Trasmissione telematica atti CCIAA

L'obbligo di presentare gli atti in via telematica è stato introdotto con la legge di semplificazione 1999 (L. 24 novembre 2000, n. 340) e l'entrata in vigore era inizialmente prevista per il 9 dicembre 2001. Successivamente sono intervenute alcune proroghe prima al 9 dicembre 2002, al 1° luglio 2003 e infine con la legge di conversione del D.L. n. 147 del 2003 al 1° novembre 2003.

Il termine per compiere le citate formalità, di norma è di 30 giorni, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio e negli altri casi dal verificarsi dei presupposti di cessazione, variazione, subentro etc.

I soggetti obbligati sono, tutti i tipi di società.

L'invio telematico degli atti consente di inviare gli atti, (denunce, iscrizioni, bilanci) da una postazione informatica senza recarsi fisicamente agli sportelli.

Primo passo per l'attuazione dell'invio telematico è proprio la firma digitale che sostituisce la firma autografa e consente di attribuire la paternità del documento informatico al soggetto che lo sottoscrive.

La firma digitale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.

Per firmare digitalmente è necessario essere dotati di una smart card e di un lettore che vengono forniti da enti autorizzati e iscritti in apposito albo curato dall'Aipa (Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di recente trasformata in Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione). In ogni caso le Camere di commercio rilasciano gratuitamente le smart card ai legali rappresentanti delle società.

La firma viene apposta inserendo la smart card nel lettore e digitando il PIN personale della carta.

Oltre a garantire la provenienza del documento la firma digitale consente di verificarne l'integrità, l'utente che lo riceve può controllare che non ci siano state aggiunte, cancellazioni o modifiche.

Se i rappresentanti legali della società non sono in possesso della smart card e quindi non hanno la possibilità di effettuare la firma digitale possono rivolgersi a degli intermediari che ne siano in possesso (professionisti ecc.).

In tal caso è necessario rilasciare una procura che può essere "permanente" o "speciale".

Una volta risolto il problema della firma digitale occorre stipulare una convenzione con la camera di commercio per l'utilizzazione del canale Telemaco o avvalersi di un intermediario, figura diversa da quella del procuratore in quanto mette a disposizione solamente l'infrastruttura telematica; è obbligato ad apporre la firma digitale in qualità di mittente.

Per l'invio delle pratiche non è sufficiente infatti un normale sistema di posta elettronica, ma un canale che garantisca la sicurezza dell'invio. Inoltre il sistema Telemaco garantisce la marcatura temporale, cioè attesta il giorno e l'ora della ricezione della pratica.

L'utente o l'intermediario, successivamente all'invio, riceveranno dei messaggi tramite posta elettronica:

- messaggio di ricezione della pratica che viene inviato in automatico in caso di correttezza formale dell'invio e dei dati di riconoscimento, viene documentato il momento esatto di invio ed è questa data che fa fede ai fini del rispetto dei termini;
- messaggio per la protocollazione che di solito avviene lo stesso giorno in cui è stata inoltrata la pratica a meno che questo avvenga nelle ore di chiusura dello sportello; in questo caso la ricevuta viene inviata il giorno successivo (di apertura dello sportello);
- messaggio per l'evasione delle pratica con relativa visura aggiornata.

I documenti da allegare sono acquisiti in formato elettronico tramite scannerizzazione e inviati unitamente alla denuncia, iscrizione, comunicazione dell'atto.

Infine per la compilazione dei modelli predisposti dalla Camera di Commercio è disponibile un software apposito denominato "Fedra".